Sannio Acque srl, impossibile la costituzione senza l’asseverazione del PEF

Il commento di Pompeo Nuzzolo, esperto di amministrazione e finanza locale, al parere negativo della Corte dei Conti sulle delibere dei Comuni proposte dall’EIC

La Corte dei Conti ha recentemente espresso “parere negativo ” alla delibera del consiglio comunale di Paduli per l’adesione alla società Sannio Acque srl per diversi motivi fra i quali l’assenza dell’asseverazione del PEF (piano finanziario), lo statuto e il rischio di impresa .

La delibera di Paduli è identica a quella approvata dal Comune di Benevento ed altri 17 Enti locali, su proposta del coordinatore del Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano.

In proposito abbiamo chiesto una valutazione a Pompeo Nuzzolo, ex segretario generale di diversi Comuni italiani ed esperto di diritto amministrativo e finanze deli Enti Locali.

Il commento che esprimerò sul parere obbligatorio della Corte dei Conti, formulato sulla costituenda società mista Sannio Acque, parte dall’ultima osservazione espressa dalla Corte, ovvero quella relativa alla mancanza di asseverazione del piano finanziario.

Perché partire dall’ultima e non dalla prima? Per il semplice motivo che, mi è sembrato estremamente importante sotto il profilo del procedimento amministrativo.

Gli atti elaborati dall’EIC e dalla Regione sono parte integrante di un procedimento amministrativo e pertanto vanno giudicati con le normative amministrative, come ha fatto la magistratura contabile, ovvero valutare che “l’atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica).”

La Corte è l’anello di congiunzione del passaggio della gestione del servizio idrico dal diritto amministrativo a quello civile. La sua funzione non è quella di annullare gli atti, ma piuttosto di verificare la correttezza sull’uso delle norme che consentono di passare dal diritto amministrativo al mondo del diritto civile.

Il comma 4 dell’art. 174 del Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023) stabilisce che “Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore”. È una considerazione corretta che delimita il potere della Corte.

Fra le tante norme di settore ce ne è una che prescrive l’asseverazione del piano finanziario.

Ai sensi della normativa di settore, per esempio, l’art 183 del codice dei contratti, prevede la presenza di un PEF asseverato per affidamenti di concessioni o altri interventi dal pubblico o privati. Infatti, la stessa relazione redatta dall’ente distretto del Piano D’Ambito Distrettuale Sannita, datata gennaio 2023 e pubblicata sui sito internet dell’EIC, a pag. 718 riporta testualmente: “Il Piano Economico Finanziario deve essere asseverato in base a quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 e deve contenere previsioni realistiche e prudenti in grado di dimostrare che quanto pianificato sia effettivamente realizzabile”.

D. Che cosa è l’asseverazione?

L’asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è l’analisi della fattibilità economico finanziaria di un progetto, rilasciata da una società di revisione o da una banca, accreditate. In pratica è una perizia tecnica in cui il si afferma che tutto quanto viene  riportato è veritiero, assumendo la responsabilità della certificazione.”

D. Il coordinatore del Distretto Sannita dell’EIC, Pompilio Forgione, ha però dichiarato che la Regione procede comunque a bandire la gara per individuare il socio privato che parteciperà a Sannio Acque srl con il 45% del capitale sociale.

Si, ho letto: “Posso garantirgli che Sannio Acque sarà una realtà nel distretto Sannita, non a caso a giorni sarà pubblicata la gara da parte della Regione.” Così si è espresso Forgione sul giornale Sannio Quotidiano.

L’affermazione, rivolta ad un sindaco, è certamente espressione del libero arbitrio che è l’elemento principale che distingue gli uomini dal mondo animale che agiscono per istinto. Scegliere è un principio di libertà proprio degli uomini.

L’assenza dell’asseverazione, se vista sotto il profilo delle norme sul procedimento, è un elemento essenziale che impedisce l’espletamento della gara. Al riguardo, è opportuno ricordare il recente caso del progetto da realizzare in piazza Risorgimento. Pertanto, l’assenza dell’asseverazione, non potendo essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, ha reso il fascicolo  di dubbia efficacia (TAR Toscana1396/217-TAR Reggio Calabria1277/2016.).

La Corte ha segnalato molte pecche, su cui si dovrà ritornare, al fine di rendere possibile traghettare la nuova gestione nel mondo del diritto privato. D’altronde, la Corte dei Conti non è Caronte, che trasportava i defunti nell’Ade in cambio di un obolo, bensì un organo dello stato che vuole aiutare a condurre gli enti all’obiettivo finale, rilevando le carenze che offuscano le ragioni della scelta migliore per la realtà del territorio.”



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