Proroga del servizio idrico alla Gesesa, cinque motivi di illegittimità della delibera proposta al Consiglio

L’avv. Sandra Sandrucci per Altra Benevento invia una pec a tutti i consiglieri di Benevento

Benevento, 28 giugno 2022

In merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “PROROGA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) IN FAVORE DELLA GE.SE.SA S.P.A. DETERMINAZIONI” si rappresenta quanto segue:

LA COMPETENZA DELLA SCELTA DEL GESTORE S.I.I.

Si evidenzia la totale confusione determinata dalla Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 19/05/2022 ed alimentata dal parere del Presidente e del Direttore Generale dell’EIC, ai quali si sono rivolti il Sindaco e la Giunta Comunale al fine di legittimare la proroga della gestione del S.I.I. alla società Gesesa da parte del Consiglio Comunale.

In realtà ai sensi della Legge Regione Campania n.15/2015, art.6, come modificato dalla L.R.n.2 del 9/03/2022, l’affidamento del S.I.I. è organizzato per ambiti distrettuali, tra i quali il Distretto Calore Irpino,che comprende 194 comuni.

Inoltre l’art.14 comma 1 lett.b) stabilisce che è il Consiglio di Distretto a definire la forma di gestione del S.I.I. Pertanto, non compete al Presidente determinare la forma di gestione del S.I.I., così come non è di competenza del Comune di Benevento.

Il Consiglio di Distretto Calore Irpino è costituito dai rappresentanti di 27 comuni, che hanno già deliberato sulla forma di gestione da adottare.

Con delibera n.2 del 22/07/2021 il Consiglio ha espresso l’indirizzo,con riferimento specifico alla “scelta della forma di gestione e del connesso modello gestionale” che siano privilegiate soluzioni fondate sulla partecipazione totalitaria dei Comuni al soggetto unico con forma di gestione pubblica, con specifico mantenimento delle gestioni strutturate a totale partecipazione pubblica attualmente esistenti.

La società GESESA non rientra, pertanto, in tale indirizzo di gestione già deliberato dal Consiglio di Distretto al quale appartiene anche il Comune di Benevento, che non può agire al di fuori del contesto normativo ed amministrativo al quale appartiene.

E’ lo stesso Piano d’Ambito regionale, approvato dal Comitato esecutivo EIC in data 22/12/2021, che “in ordine alla gestione del servizio” richiama la suddivisione nei 5 ambiti regionali e la competenza sulla definizione delle forme di gestione che spetta al Consiglio di Distretto (v.pag.749 e 748).

L’ART.113 TUEL – LE FORME DI AFFIDAMENTO

La lex specialis in materia di organizzazione e gestione del S.I.I. è costituita dal Codice dell’ambiente, che ascrive alle autorità d’Ambito (i distretti per la regione Campania) il compito di scegliere le forme di gestione, precisando che questa deve essere individuata tra quelle prescritte dall’art.113 comma 5^ del TUEL, nonché nel rispetto del piano d’ambito (art.150 D.Lgs.n.152/06).

L’art.113 comma 5 prevede che l’erogazione del servizio possa essere affidata a tre tipologie di impresa:

  1. Società di capitali individuate con gara;
  2. Società mista con partner privato scelto con gara;
  3. Società a capitale interamente pubblico,con controllo analogo.

La società GESESA non corrisponde ad alcuna di questa tipologie. Alla stessa non può essere affidato il S.I.I. anche in quanto espressamente escluso dal Consiglio di distretto con la delibera n.2/2021.

Solo ove la Gesesa rivestisse attualmente le forme di cui all’art.113 TUEL la proroga potrebbe essere ipotizzabile.

Ma né il Comune né tantomeno Gesesa hanno ritenuto di applicare, al fine di evitare la situazione attuale,  quanto previsto dal comma 6 dell’art.21 L.n.15/2015 che consente  “ai soggetti gestori titolari di affidamenti conformi al regime pro tempore di cui all’articolo 172 del decreto legislativo 152/2006, al fine di favorire sinergie operative di gestione del ciclo, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte alla aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti… I nuovi soggetti derivanti da aggregazione e razionalizzazione di cui al comma 5 proseguono nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto.”

E’ evidente che tale percorso non è stato affrontato e, pertanto, non ci si può dolere della mancanza di gestore.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO richiamato nella Delibera di GC 101/2022

Il Consiglio di Stato ha inoltre espresso in data 31/05/2021 un esteso e complesso parere sulla possibilità di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società in house providing all’interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale.

Il Consiglio afferma che il d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) rappresenta il punto di riferimento della regolazione del settore idrico e, in particolare, l’art 149-bis per le forme di affidamento.

“Tale disposizione, come prima ricordato, prevede che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”.”.

“… l’articolo 149-bis del codice dell’ambiente, facendo richiamo ai principi nazionali e comunitari, va interpretato nel senso che, nel rispetto dell’articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012, si possa, tra l’altro, scegliere:

a) di esperire una gara per la scelta del concessionario-gestore privato cui affidare la gestione del servizio idrico;

b) di costituire una società mista, con socio operativo/industriale, cui conferire la gestione del servizio, a condizione che la gara per la scelta del socio sia preordinata alla individuazione del socio industriale od operativo che concorra materialmente allo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto di quanto oggi stabilito dal d. lgs. 175/2016 (e, tra l’altro, dagli articoli 7 e 17 d. lgs. ora citato) nonché dalla giurisprudenza comunitaria (Corte UE, sez. III, 15 ottobre 2009 C196/08) e nazionale.

c) di affidarlo a società in house.”.

Conclude il Consiglio di Stato che :” la partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata.”.

Nella fattispecie, è escluso pertanto l’affidamento diretto alle società partecipate da privati, come la Gesesa che è a capitale privato maggioritario, anche se lo stesso è detenuto dalla società ACEA MOLISE srl,che esplica la propria attività in prevalenza a favore del Comune di Benevento e degli altri comuni della provincia che sono soci della Gesesa.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO INVOCATA DALL’EIC E DAL COMUNE.

Il richiamo alla sentenza n. 849/2018  del Consiglio di Stato, che viene assunta a legittimazione della proroga, nella fattispecie è del tutto inconferente, in quanto resa in una fattispecie del tutto differente da quella in cui è chiamato a deliberare il Consiglio Comunale.

Infatti, oggetto delle delibere del Comune di Napoli era l’estensione del regime di affidamento del S.I.I. di cui è affidataria la società ABC (Acqua Bene Comune) , che è un’azienda speciale pubblica ai sensi dell’art.114 del TUEL, non ha scopi di lucro, persegue il pareggio di bilancio ed è sottoposta a controllo da parte del Comune. La proroga, in questo ambito, era giustificata ma, nel caso della società Gesesa che è società mista a capitale pubblico minoritario, non può in alcun modo essere ritenuta legittima.

L’OGGETTO DELLA PROROGA.

E’ opportuno evidenziare che l’oggetto della decisione da parte del Consiglio comunale è relativo alla proroga del S.I.I. svolto dalla Gesesa, riconosciuta quale soggetto gestore con delibera n.17 del 23 maggio 2018.

Tale delibera risulta contraria alle norme che sono state richiamate e specialmente all’art.149 bis del Codice ambientale. Come tale risulta contestata dalla Procura della Repubblica di Benevento che ha ipotizzato diversi reati. (nella foto il sequestro di alcuni depuratori)

E’ evidente che, con la proroga del servizio, anche solo a breve termine, affidato con delibera contraria alle norme, si persisterebbe in una condotta ulteriormente contraria alle norme e quindi illegittima, se non anche illecita.

INCOMPETENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In ogni caso si evidenzia che la proroga di questo servizio, che qualcuno considera in capo all’Ente Comune per “inadempienze” dell’EIC, non è un atto di competenza del Consiglio Comunale che, com’è noto, si occupa di orientamenti ed indirizzi alla giunta e ai Dirigenti e NON di atti di gestione.

Invece, al Comune di Benevento accade che la Giunta con la delibera n. 201/2022 ad oggetto: “INDIRIZZI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) IN FAVORE DELLA SOCIETA’ GE.SE.SA. S.P.A” ha addirittura ha deliberatodi demandare …. il consiglio comunale di Benevento all’adozione dell’atto di proroga delle convenzioni in essere,rep. 6799/VA783 del 29.06.1992 e rep. n. 51625 del 17.07.2018, in scadenza al 30.06.2022, in favore della società GE.SE.SA. S.p.A. relative alla gestione del servizio idrico integrato………..”.

Sandra Sandrucci, per il movimento politico “Altra Benevento è possibile

 



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